Canone Rai ordinario in bolletta

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il Canone Rai ordinario si pagherà attraverso la bolletta elettrica.
Precisamente, per effetto della Legge di Stabilità per il 2016 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, il cui importo per il 2016 è pari a euro 100, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà in 10 rate a partire da luglio.

 

Premessa
 
La Legge 208 del 2015 (Stabilità per il 2016) prevede il pagamento rateale del Canone RAI ordinario con addebito sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.
Il Canone Rai ordinario, quindi, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e il suo importo, per il 2016, è di 100 euro (contro i 113,50 euro dovuti nel 2015).
 
Addebito in bolletta dal 1° luglio 2016
 
In ragione dei tempi tecnici per adeguare i sistemi di fatturazione, il Canone RAI si pagherà in bolletta dal 1° luglio 2016.
Nella prima fattura della società elettrica successiva al 1° luglio 2016, pertanto, saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (la bolletta, cioè, conterrà gli arretrati dei sei mesi precedenti).
Dal 2017 il Canone RAI sarà invece diviso in 10 rate da 10 euro da gennaio a ottobre (quindi si tratterà di 20 euro a bolletta e non si pagherà l'ultimo bimestre dell'anno).
Per chi ha l’addebito della bolletta sul conto corrente bancario o postale, l’opzione si intende estesa anche al pagamento del Canone TV.
Resta salva la facoltà del correntista di revocare l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto.
Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento televisivo per suggellamento dell’apparecchio; ossia l’abbonato non potrà rendere inutilizzabile la TV, ad esempio, attraverso un imballaggio.
 
 
Chi deve pagare                                                
 
L’obbligo di pagamento del Canone RAI è disciplinato dal Regio Decreto Legge n. 246/38, (“Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”) le cui disposizioni sono state in parte modificate dalla Legge di Stabilità per il 2016.
Presupposto dell’imposta resta la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
La novità consiste nel fatto che da quest’anno la detenzione o l’utenza di un apparecchio ricevente le trasmissioni televisive si presume:
  • dall’intestazione di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
In ogni caso il canone di abbonamento alla televisione “per uso privato”:
  • è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti - nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora - dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/89.
La detenzione esclusiva in ambito familiare di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.
 
La nota del 22 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni – chiarisce cosa si deve intendere per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente.
 
 
La dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per non pagare il Canone RAI
 
Chi non detiene uno o più apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, pur avendo un’utenza elettrica, può inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di non detenere apparecchi va rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ed essa ha validità per l’anno in cui è presentata.
La dichiarazione di non detenzione ha validità solo per l’anno in cui è presentata. Ciò vuol dire che andrà rinnovata annualmente se persiste la condizione per l’esonero.
La dichiarazione mendace comporta effetti anche penali (si veda art. 76 D.P.R. 445/00).
 
  
Chi non deve pagare il Canone RAI ordinario
 
Sono esenti dal pagamento del Canone Rai ordinario:
  • i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito annuo non superiore a 8 mila euro. Le modalità di fruizione dell’esenzione per tali soggetti saranno stabilite con decreto del MEF, di concerto con il MISE;
  • rivenditori e riparatori di televisori;
  • ospedali militari, Case del soldato o Sale convegno dei militari delle Forze Armate Italiane (mentre il canone deve essere pagato dal militare che abbia un apparecchio nell’alloggio privato ubicato in dette strutture);
  • agenti diplomatici e consolari, se stranieri accreditati in Italia e a condizione che nel paese da loro rappresentato pure i rappresentanti diplomatici italiani ivi accreditati godano del medesimo trattamento.
 
 
Canone Rai speciale. Disciplina invariata
 
È rimasta invariata - con la sola eccezione della disdetta per suggellamento che è stata abolita dalla L. 208/15 - la disciplina del Canone RAI speciale dovuto, ad esempio, da alberghi, esercizi pubblici e banche.
In particolare il canone Rai speciale è l’imposta dovuta:
  • da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive fuori dall'ambito familiare o che li impieghi a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L. luogotenenziale del 21/12/1944 n. 458).

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