La comunicazione delle operazioni legate al turismo

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che entro l’11.4 (il 10.4 cade di domenica) da parte dei soggetti mensili ed entro il 20.4.2016 da parte dei soggetti trimestrali i dettaglianti/agenzie di viaggio che, previo espletamento di particolari adempimenti in deroga al divieto di utilizzo del contante per operazioni di importo unitario maggiore a €.1.000 hanno effettuato cessioni in contanti entro il limite di €. 15.000 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza extraUE, con residenza fuori dall’Italia devono presentare apposita comunicazione telematica, tramite la compilazione del quadro TU nell’ambito del modello “polivalente.
 

Premessa
 
Come noto, a decorrere dal 2012 il DL n. 201/2011 ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000 (ora innalzato a € 3.000).
L’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ha aumentato a decorrere dal 29.4.2012 il predetto limite a € 15.000 per gli acquisti effettuati presso i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72, da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia).
Per poter “beneficiare” del maggior limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, gli operatori in esame devono, come disposto dai commi 1 e 2 del citato art. 3:
  1. inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello. Nella comunicazione va indicato, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente/prestatore (è possibile indicare più c/c);
  2. acquisire dal cliente fotocopia del passaporto nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano/UE/di uno Stato SEE) e la residenza (non italiana);
  3. versare il denaro incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca/posta copia della ricevuta dell’invio della predetta comunicazione.
La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 per le quali permane il divieto di trasferimento del denaro contante.
Con riguardo alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a € 14.999,99 il comma 2-bis del citato art. 3 prevede l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, l’Agenzia ha fissato le modalità e i termini di presentazione della comunicazione che va effettuata utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente ed inviata entro:
  • il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti mensili;
  • il 20.4 dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.
Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.
Come accennato, la comunicazione in esame interessa:
  • i commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
  • le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 che hanno “attivato” la procedura sopra descritta.
 
La comunicazione
 
In presenza delle operazioni legate al turismo, nel modello polivalente è necessario:
  • barrare la casella “Operazioni legate al turismo” contenuta nel Frontespizio
  • compilare il quadro TU (in forma analitica), indicando rispettivamente:
  • DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE ESTERO:
  • cognome e nome;
  • provincia (va indicato “EE”);
  • data di nascita;
  • città estera di residenza;
  • comune/Stato estero di nascita;
  • codice Stato estero (elenco in Unico PF);
  • DATI RELATIVI ALL’OPERAZIONE:
  • Con riferimento alle fatture emesse va riportato:
  • data di emissione/registrazione fattura (occorre indicare almeno una delle 2 date);
  • numero fattura;
  • imponibile ed imposta.
  • con riferimento agli altri documenti emessi (scontrino/ricevuta fiscale) va riportato:
  • data di emissione del documento ed importo.

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