La fattura elettronica

Premessa
La fattura elettronica, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con la Finanziaria del 2008, è stata rivista con la Legge di Stabilità del 2013 la quale, nel recepire la direttiva n. 45 del 2010 della UE, ha apportato una serie di modifiche al DPR 633/72 nella parte che attiene le modalità di conservazione e di emissione delle fatture elettroniche.

Requisiti della fattura elettronica
Affinché una fattura possa essere considerata elettronica, deve necessariamente rispettare tre requisiti fondamentali: - autenticità del soggetto che emette il documento e riferibilità della stessa al suo emittente; - integrità del contenuto, ovvero non modificabilità del documento fino alla sua conservazione; - leggibilità nel tempo al fine di consentire che il documento possa essere letto durante tutto il periodo di conservazione.

La fattura elettronica nei confronti della PA
Per poter emettere una fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA), è necessario che il fornitore possa esattamente individuare la PA di riferimento attraverso un codice univoco, denominato IPA, di facile reperibilità presso un apposito elenco denominato "Indice delle Pubbliche Amministrazioni". Nel caso in cui il fornitore non dovesse riuscire ad identificare il codice IPA della PA di riferimento, è possibile trasmettere la fattura all'ufficio centrale di fatturazione elettronica, denominato "Uff_eFatturaPA".
Una corretta gestione del ciclo di vita della fattura elettronica, impone anche una precisazione sul momento in cui l'operazione si intende effettuata e, conseguentemente, sul momento in cui deve essere emesso il documento valido fiscalmente. Se per la corretta individuazione di quando una operazione si intende effettuata ci soccorre l'art. 6 del DPR 633/72, perplessità possono sorgere allorquando si deve individuare il momento di emissione della fattura elettronica, poiché la presenza del Sistema di Interscambio (SID), quale soggetto attraverso cui far veicolare tutte le fatture emesse nei confronti della PA, può creare qualche difficoltà al riguardo.
L'art. 21 del DPR 633/72 statuisce che: "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". Con la circolare n. 1/Mef del 31.3.2014 è stabilito che la fattura elettronica si considera emessa al momento del rilascio da parte del Sistema di Interscambio della notifica di consegna della fattura (esito positivo), ovvero all'atto della notifica di mancato recapito della fattura alla pubblica amministrazione, per motivi imputabili a quest'ultima.

La fattura elettronica nei rapporti B2B
Se da un lato il Legislatore comunitario e nazionale hanno reso obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche nei rapporti con la PA, stesso discorso non può farsi nei rapporti tra soggetti passivi di imposta aventi natura privata. L'utilizzo o meno, infatti, della fattura elettronica è lasciato alla discrezionalità del soggetto fornitore. Giova precisare che nei rapporti B2B la fattura elettronica non necessariamente deve essere emessa in formato "XML" (come accade per la PA): è sufficiente infatti che la stessa rispetti i tre requisiti fondamentali su citati. Così come, non è obbligatorio nei rapporti B2B far transitare la fattura elettronica attraverso un soggetto terzo intermediario (SDI).
 
Cosa cambia dal 1° gennaio 2017
Con il D.Lgs 127/2015 è stabilito che a partire dal 1 gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi di imposta il SDI per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse. I soggetti passivi d'imposta possono, quindi, optare dal 1° gennaio 2017 per la fatturazione elettronica, con effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo. Per coloro che intendono optare per la fatturazione elettronica, l'art. 3 del D.Lgs. su citato stabilisce una serie di incentivi quali: - viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'art. 21 del decreto legge n. 78/2010, così come successivamente modificato ed integrato, il cd. spesometro; - i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale; la riduzione di un anno dei termini di decadenza dagli accertamenti, ma solo se tutti i pagamenti saranno effettuati o ricevuti con sistemi tracciabili.

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