Presentazione del Modello EAS entro il 31.03

Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche intervenute nel 2015, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il Modello EAS, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.
Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il Fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit.

 

Quando si presenta il Modello
 
Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli Enti non commerciali devono:
  • possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
  • presentare il Mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Tale obbligo interessa la generalità degli Enti privati non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni fiscali.
 
La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate, appunto, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.
 
La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25 maggio 1995);
  • le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (Legge 398/1991);
  • le Associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le Onlus di cui al Decreto Legislativo 460/1997.
 
 
La comunicazione periodica in scadenza il 31.03
 
Presentato il “primo” Mod. EAS, al verificarsi di eventi che comportano la variazione di dati precedentemente comunicati, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Non tutte le variazioni sono rilevanti ai fini in esame; in presenza di alcune specifiche fattispecie di seguito evidenziate, infatti, non è necessario inviare il Mod. EAS “aggiornato”.
 
In particolare, non occorre informare l’Amministrazione Finanziaria delle novità che hanno riguardato:
  • i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del Modello);
  • i messaggi pubblicitari (punto 21 del Modello);
  • l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del Modello);
  • il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del Modello);
  • l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del Modello);
  • l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del Modello);
  • il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del Modello).
 
Inoltre, come precisa la Risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli Uffici Finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei Modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita IVA.
 
 
I vantaggi
 
Il regime di favore a cui si fa riferimento prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del TUIR e, in materia di IVA, nell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’Ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.
 
Possono usufruire dell’esenzione i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del TUIR) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.
 
Entrando più nel dettaglio, l’agevolazione è per gli Enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “EAS”, con i seguenti codici:
1.   Associazioni politiche;
2.   Associazioni sindacali;
3.   Associazioni di categoria;
4.   Associazioni religiose;
5.   Associazioni assistenziali;
6.   Associazioni culturali;
7.   Associazioni sportive dilettantistiche;
8.   Associazioni di promozione sociale;
9.   Associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
10. Società sportive dilettantistiche;
11. Associazioni pro-loco;
12. Organizzazioni;
13. altri Enti.
 
 
Reperibilità del Modello
 
Il Modello “EAS” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello EAS”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico.
La comunicazione può essere inviata direttamente dall’Associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del Modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di ricezione del Modello EAS.
 
 
L’invio in ritardo 
 
La presentazione “fuori tempo” del Modello EAS è tra i casi ammessi dall’Istituto della rimessione in bonis (articolo 2, comma 1, D.l. 16/2012), che rimette in gioco i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire di agevolazioni fiscali o regimi di favore, ma che hanno compiuto errori formali o hanno inviato non tempestivamente comunicazioni o attestazioni necessarie al beneficio.
I ritardatari possono rimediare oltre la scadenza e non perdere il regime agevolato, eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2016) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il Modello F24 (codice tributo “8114”).
L’uscita di emergenza è accessibile sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
 
La documentazione
 
Riportiamo di seguito un elenco della documentazione che è opportuno verificare per la corretta compilazione del Modello EAS. Vi invitiamo a contattare i nostri referenti per qualsiasi dubbio in merito.
  1. atto costitutivo e Statuto vigente dell’Associazione (con eventuali estremi di   registrazione);
  2. certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Associazione;
  3. se successivo all’attribuzione del codice fiscale, certificato di attribuzione della partita IVA;
  4. eventuali certificati relativi a modifiche delle informazioni comunicate all’Agenzia delle Entrate del Codice fiscale e della Partita Iva;
  5. raccomandate per opzione regime forfettario previsto dalla L. n.398/91;
  6. registro previsto dal regime forfettario di cui alla L. n.398/91 (per attività commerciali);
  7. rendiconto dell’Associazione dal quale emergano la ripartizione delle entrate per tipologia: quote associative, erogazioni liberali e contributi pubblici;
  8. se presente, delibera fissazione quote associative;
  9. importo dettagliato delle entrate dell’Associazione (quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici) laddove tale distinzione non emerga dal rendiconto sociale;
  10. verbali di approvazione dei rendiconti annuali;
  11. libro soci aggiornato;
  12. rendiconto finanziario per (eventuali) attività di raccolta fondi;
  13. verbale di nomina del Consiglio Direttivo in carica o documento riepilogativo del Consiglio Direttivo in carica completo di dati anagrafici e codice fiscale di ogni membro;
  14. documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
  15. natura delle eventuali somme corrisposte ai componenti del Consiglio Direttivo (rimborsi spese, compensi, indennità, ecc.);
  16. atti di proprietà, contratti di locazione o di comodato gratuito relativo ad immobili utilizzati dall’Associazione corredata da certificati o estremi di registrazione di tali atti;
  17. ultima Dichiarazione Unico Enc presentata dall’Associazione;
  18. ultima dichiarazione IRAP presentata dall’Associazione;
  19. ultima dichiarazione dei Sostituti d’imposta (Modello 770 Semplificato);
  20. certificato di iscrizione al Registro telematico del Coni (per Associazioni e Società sportive dilettantistiche).
  21. documentazione relativa all’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
  22. documentazione relativa ad eventuali affiliazioni a federazioni o gruppi (per società e Associazioni sportive dilettantistiche);
  23. documentazione relativa all’iscrizione presso i Registri del Volontariato ex L. 266/91 (Associazioni di volontariato).

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