Ravvedimento saldo IVA 2015

Con la stesura del presente documento informativo, Le evidenziamo che se entro il 16.03.2016 non ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il saldo IVA 2015 emergente dalla dichiarazione annuale si dovrà procedere a pagare quanto dovuto, maggiorando l’importo di sanzioni e interessi. Su tale aspetto va evidenziato che il D.Lgs. 158/2015, ha previsto una riduzione delle sanzioni per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'Iva, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs n. 471/97.

 

Ravvedimento saldo IVA 2015: le sanzioni “ridotte”
 
La nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:
  • la sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo, per il versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
  • la sanzione del 15% per il versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza;
  • la sanzione del 30% per il versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni.
 
Tabella n. 1 – Sanzioni omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'Iva
TERMINE DI VERSAMENTO SANZIONE DA APPLICARE
Versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza 1% per ogni giorno di ritardo
Versamento eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza 15%
Versamento omesso, oppure eseguito con ritardo superiore a 90 giorni 30%
 
Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
In particolare, in applicazione del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:
  • a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a) dell'art. 13;
  • a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione, ai sensi della lettera a-bis);
  • a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b);
  • a un settimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-bis);
  • a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, ai sensi della lettera b-ter);
  • a un quinto se la regolarizzazione avviene dopo la verbalizzazione della violazione.
 
NOTA BENE - Per il perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario versare:
  • l’imposta o la maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d’imposta);
  •  gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell’1% e dal 1° gennaio 2015 era pari allo 0,50%: A partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%:
  •  la sanzione ridotta, variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione
 
ESEMPIO
Importo che si doveva versare entro il 16.03: 6.000,00 Euro
Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento: 2015
Versamento effettuato il 30 Marzo 2016  
 
Sanzioni:
  • 1% per ogni giorno di ritardo, ossia 14%;
  • riduzione a un decimo ai sensi della lettera a) dell'art. 13;
  • sanzione pari all’ 1,4%.  Sanzione da versare pari ad euro 84,00 (6.000,00 *1,4%);
  • per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere  al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%.
ESEMPIO
Importo che si doveva versare entro il 16.03: 10.000,00 Euro
Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento: 2015
Versamento effettuato il 16 Giugno 2016  
 
Sanzioni:
  • giorni di ritardo 92;
  • si applica la sanzione del 30%;
  • riduzione a un ottavo ai sensi della lettera b) dell'art. 13;
  • sanzione pari al 3,75%.  Sanzione da versare pari ad euro 375,00;
  • per perfezionare il ravvedimento oltre all’imposta e alle sanzioni si dovrà procedere  al pagamento degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: a partire dal 1° gennaio 2016 è pari allo 0,2%.

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